C’è molta confusione in materia anche tra gli “addetti ai lavori”. Certamente l’argomento è ostico e farraginoso, anche perchè spesso e volentieri (come in questo caso) normativa edilizia e fiscale non sempre “collimano” tra di loro.
Lo scopo di questo articolo e quello di fare chiarezza “una volta per tutte” in merito alla possibilità di godere della detrazione 50% sull’IRPEF, prevista dal Cd. “Bonus Ristrutturazioni” per una fattispecie d’intervento molto comune, quella del rifacimento del bagno di un abitazione.
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Ne parliamo con il nostro tecnico di fiducia il Geometra Daniele Ceccherelli professionista esperto del settore edilizio ed immobiliare, nonché redattore del blog SAPERECASA.IT , al quale abbiamo voluto “chiedere lumi” sull’argomento.
Claudio: “Daniele, la fiscalità in edilizia è davvero molto complessa e non sempre a quanto pare è possibile accedere ai bonus per la casa, da dove iniziamo?!”
Daniele: “Claudio, iniziamo col dire che non i tutti i casi è possibile godere di questa agevolazione, contrariamente a quanto la maggior parte delle persone credono.
La Guida fiscale “Ristrutturazioni Edilizie” in tale senso è <<MOLTO CHIARA>> quando dice che
per le singole unità immobiliari sono fiscalmente detraibili in quota parte, solo le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ma non quelle per la manutenzione ordinaria
(NB. Le spese per interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo per interventi di tipo condominiale)
Claudio: “Quindi mi pare di capire che non tutti gli interventi di rifacimento del bagno sono agevolabili con la detrazione del 50% delle spese sostenute: ho capito bene?”
Daniele: “E’ proprio così Claudio. Il fattore discriminante che determina la possibilità di usufruire o meno del bonus per il rifacimento del bagno, è se l’intervento che viene realizzato sia da classificarsi come intervento di manutenzione ordinaria ovvero manutenzione straordinaria. Mi spiego meglio…
Se l’intervento prevede il semplice “restyling del bagno” con la sostituzione/integrazione della finiture e/o la semplice sostituzione/riparazione degli apparecchi igienico sanitari (vaso, bidet, doccia, vasca, cabina doccia e altri complementi, ma non dell’impianto idraulico e di scarico) i lavori sono da classificarsi come “manutenzione ordinaria” e pertanto non potranno beneficiare della detrazione fiscale, sebbene potrà essere applicata l’aliquota IVA agevolata al 10% (sulla prestazione lavorativa e per i materiali solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto – salvo le limitazioni per i Cd. “beni di valore significativo” – consiglio al proposito di consultare la guida ristrutturazioni a pagina 12 e segg.)
Da un punto di vista amministrativo le suddette opere sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo, pur nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico, paesaggistiche, etc.), così come previsto dal “Glossario dell’Edilizia Libera”.
Diversamente, quanto l’intervento dovesse prevedere il rifacimento completo del bagno, da intendersi come la sostituzione integrale delle finiture, degli accessori, degli impianti idraulico e/o elettrico ed il contestuale rifacimento del massetto cementizio, lo stesso è da classificarsi come “manutenzione straordinaria”, quindi risulta pienamente rientrante nell’agevolazione (Detrazione 50% IRPEF).
Naturalmente, nel caso in cui il rifacimento del bagno preveda il “semplice restyling”, ma sia comunque inserito in un contesto d’intervento “più ampio”, già di per se classificabile nelle fattispecie di “manutenzione straordinaria”, “risanamento conservativo” o di “ristrutturazione edilizia”, le spese di rifacimento del servizio igienico saranno pienamente detraibili al 50% e potrà altresì applicarsi l’IVA agevolata al 10% (con le limitazioni già sopra specificate per i beni “di valore significativo”).
Stesso discorso dicasi nel caso di realizzazione “ex novo” di un bagno all’interno dell’abitazione: l’intervento è chiaramente detraibile.
In questi casi però, occorrerà provvedere al deposito di un atto abilitativo edilizio, CILA o SCIA in funzione della tipologia delle opere da realizzarsi.
Maggiori informazioni in questo senso sono consultabili nell’articolo che trovate sul mio blog SAPERECASA.IT Piccole opere edilizie: quali adempimenti sono necessari?!
Claudio: “Daniele, la tua spiegazione è stata molto chiara e <<illuminante>>. Hai qualche consiglio da aggiungere per i nostri lettori?”
Daniele: “Certamente Claudio, posso consigliare a coloro che sono in procinto di rinnovare il proprio bagno di “cogliere l’occasione” ed investire qualche soldo in più procedendo con un rifacimento completo. Questa scelta, non solo consente di poter usufruire dell’agevolazione suddetta, ma anche permette di <<vivere senza pensieri>> il proprio locale rinnovato. Da tenere di conto infatti che, molto probabilmente, il prototipo del bagno di cui parliamo, sarà già abbastanza datato (mediamente dopo 15 anni un servizio igienico ha compiuto il suo tempo utile di “vita tecnica” – magari ha ancora le vecchie tubazioni idriche in metallo!), pertanto il rischio “perdite e guasti” è molto elevato, con tutte le potenziali problematiche che ne conseguono.
Aggiungo solo un’altra cosa: se qualche lettore avesse necessità di consigli e idee su come ristrutturare al meglio il suo bagno, lo invito a visitare il mio blog SAPERECASA.IT e consultare gli articoli nella sezione dedicata “.
Claudio: “Grazie infinite Daniele, sei sempre <<prezioso>> con i tuoi consigli, per noi di EDILMIA e per i suoi lettori, alla prossima!“
Daniele: “E’ sempre un piacere Claudio, alla prossima!”