Tutelati ristrutturando: proteggi te e il tuo immobile
La ristrutturazione di un immobile può essere uno stress per molte persone, si hanno molte cose a cui pensare: tempi, prezzo, materiali e via dicendo; per molti invece si può trasformare in un vero e proprio incubo, il tutto per non aver chiesto abbastanza garanzie all’inizio del lavoro di ristrutturazione.
In questo articolo parleremo un po’ di cosa nessuno ti dice che devi richiedere prima di firmare un contratto di ristrutturazione, ma che si dovrebbe assolutamente chiedere. Tratteremo anche di articoli del Codice Civile, quindi è estremamente importante leggere l’intera pagina per capire meglio di cosa si tratta.
Riferimenti alle leggi
Non preoccuparti se non te ne intendi di leggi, articoli del Codice Civile, comma 1, comma 2 e via dicendo, perché Edilmia è qui apposta per aiutare chi si trova alle prime armi nel magico e difficile mondo delle ristrutturazioni. Su Internet è semplicissimo trovare gli articoli di legge per interno, con le varie spiegazioni comma per comma, ma in questo articolo verranno riportati in corsivo, in modo da rendere il tutto ancora più comprensibile e accessibile.
È del tutto normale sentirsi spaesati non appena si inizia una ristrutturazione: è una cosa nuova, bisogna mettere in conto che c’è la possibilità che qualcosa possa andare storto, ad esempio la consegna in ritardo di qualche materiale, una condizione climatica a sfavore, un guasto e via dicendo.
Gli articoli che interessano le garanzie delle ristrutturazioni sono contenuti nel Libro Quarto, Titolo Terzo, Capo Settimo del Codice Civile, che si rivolgono rispettivamente alla tutela delle obbligazioni dei singoli contratti dell’appalto. Come ogni articolo contenuto nel C.C, le situazioni regolate dalla legge non sono specifiche, ma al contrario sono piuttosto generali, poiché per regolare ogni singola situazione esisterebbero il triplo, se non il quadruplo degli articoli che abbiamo oggi nell’ordinamento italiano.
Se ci si affida ad un’impresa di ristrutturazioni, è inutile dire che i lavori devono essere regolarmente appaltati, cioè ci deve essere un contratto firmato con l’impresa che eseguirà i lavori nell’immobile, già solo avendo un contratto regolare e valido si hanno una vasta gamma di tutele e garanzie.
Se avete firmato un contratto con un’azienda di costruzioni o ristrutturazioni seria e affidabile, questa non firmerà mai un contratto senza prima aver visto un progetto fatto da un geometra. Questa non è una garanzia da poco, poiché senza questi accorgimenti l’immobile potrebbe diventare abusivo e come tale potreste pagare diverse sanzioni.
Tornando agli articoli dell’ordinamento italiano:
- Il primo articolo del Codice Civile che interessa questo campo, è l’art. 1667: “L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.[…]”, in poche parole l’appaltatore deve garantire che l’opera verrà eseguita rispettando il progetto di appalto, mediante l’esecuzione dei lavori.
- Un secondo articolo è l’art. 1668: “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore (1), oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno (2)nel caso di colpa (3) dell’appaltatore [1223].[…]”, in pratica nel caso di una difformità o di un vizio (in poche parole di uno dei due inconvenienti specificati precedentemente), è possibile richiedere l’eliminazione di questi a spese dell’impresa stessa, oppure richiedere la diminuzione del prezzo di appalto, in modo che sia pari al costo dell’eliminazione degli stessi vizi/difformità.
- Il terzo articolo che ci interessa è l’art. 1669: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente[…].”, questo caso è piuttosto chiaro, se a dieci anni dal compimento dell’opera quest’ultima presenta dei problemi visibili, è possibile denunciare l’impresa di ristrutturazioni entro l’anno della scoperta. In questo caso si parla di garanzia decennale, garantita dal Codice Civile a tutti i committenti.
Infine è prevista dal Codice Civile una garanzia biennale, che dura due anni dalla fine della ristrutturazione dell’opera. Il committente deve presentare una denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta del vizio, ma questo termine non vale con quello con cui il committente si accorge che qualcosa è andato storto. Il periodo inizia quando un tecnico specializzato accerta che esiste effettivamente un vizio o una difformità dell’immobile, solo in quel caso è possibile procedere ad una denuncia.
Se non siete sicuri circa il rispetto della garanzia dei vostri diritti, non esitate a rivolgervi ad un avvocato che sicuramente ne saprà più di voi, ammesso che non siate voi stessi un avvocato, in tal caso dovreste saperlo.
Altre garanzie importanti
Sembrerà una garanzia da niente, ma chiedere all’impresa di ristrutturazioni se è possibile supervisionare di tanto in tanto i lavori in corso potrà salvare il vostro immobile, e soprattutto potrete evitare brutte sorprese.
Vedere con i vostri occhi la ristrutturazione che avanza può anche essere un’esperienza piacevole: veder cambiare e trasformare il vostro immobile giorno dopo giorno vi darà l’idea che la casa dei vostri sogni si sta materializzando sotto ai vostri occhi.
Inoltre sarà possibile vedere con i vostri occhi i materiali scelti, e vedere la vostra abitazione da diversi punti di vista. È comunque importante non infastidire chi lavora per voi, piuttosto che rompere le scatole in pieno orario lavorativo, è meglio presentarsi in cantiere fuori dall’orario di lavoro e ispezionare i lavori, nel caso in cui verranno trovati vizi o difformità è bene farli presente al capo cantiere il giorno successivo, in modo da poterne discutere assieme.
La stessa cosa vale per la fine dei lavori: se accetterete di pagare le fatture senza “lamentarvi” di eventuali errori o mancanze da parte dei lavoratori, ciò viene visto con una sorta di “accettazione” di questi errori stessi, ed è possibile che la ditta non vi rimborsi neanche, ciò vuol dire che per risolvere il problema dovrete sborsare altri soldi per rimediare.